martedì 23 aprile 2013

Giudizio sulla costituzionalità della rielezione di un PdR

La questione che tiene banco in questi giorni è la costituzionalità della rielezione di Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica. 
Si sprecano fiumi di parole e si assumono posizioni spesso ferme e certe, sebbene la questione sia molto più complessa di quanto sembri, mancando anche una produzione giuridica precedente che possa dare risposte.
Ma addentriamoci in questo mare e cerchiamo di scovare la risposta, cercando di essere brevi.


Alcuni ritengono che la rielezione sia perfettamente costituzionale. Il tanto citato articolo 85, comma 1, della Costituzione Italiana recita: "Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni." E' chiaro, secco, "imperativo" come dice qualcuno, impropriamente. 
Non essendoci alcun divieto espresso di rielezione, è quindi possibile che la stessa persona si ricandidi e venga rieletta alla fine del mandato. Nel resto dei commi e degli articoli riguardanti il PdR, non c'è altra menzione a vincoli sulla rielezione, né vi è menzione alcuna negli articoli relativi al Parlamento.

L'altra fazione, quella della non-costituzionalità della rielezione di Napolitano, attua un'interpretazione più sottile della Costituzione e va a guardare anche alle intenzioni dell'Assemblea Costituente e alle ragioni che indussero la stessa a non introdurre alcun divieto di rielezione. 
Innanzitutto, guardiamo sempre all'articolo 85 della Cost., ma al comma 2: "Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica."
Come ho fatto notare con il grassetto, la Cost. parla di "nuovo Presidente della Repubblica", escludendo dunque che possa esserci una rielezione del "vecchio" PdR. 
Si può ribattere che l'attributo "nuovo" sia stato inserito per una questione di forma, ma è pur vero che, privando la frase dell'attributo, essa non perde di senso né suona male. Insomma, deve essere un aggettivo messo lì per un motivo, ed il motivo sarebbe quello di indicare che il PdR debba essere sempre uno differente. 
D'altro canto, ribattono quelli della prima fazione, perché ridurre un'indicazione così importante come quella della rielezione di un PdR ad un semplice aggettivo? Perché non specificare la cosa chiaramente, se l'intenzione dell'Assemblea Costituente era quella di impedire una rielezione del PdR?

La questione non è così semplice e possiamo cercare la risposta andando a guardare i verbali delle varie sedute dell'Assemblea. Si discusse nel dicembre del '46 di questo problema e gran parte dei costituenti era d'accordo sulla non-rielezione del PdR. In particolare, il relatore Tosato affermò che "non sia opportuno escludere la possibilità della rielezione, soprattutto data la situazione politica attuale di penuria di uomini politici, dopo venti anni di carenza di vita politica. D'altra parte, l'affermazione che non è rieleggibile potrebbe anche essere interpretata, per quanto indirettamente, in un senso poco favorevole per l'attuale Capo provvisorio dello Stato."
In poche parole, si configuravano due problemi: quello della penuria di uomini politici appena dopo la caduta di un regime che produceva schiavi, e quello di non offendere l'allora attuale Capo dello Stato provvisorio che, una volta in vigore la Costituzione, avrebbe certamente desiderato candidarsi per ricevere un'elezione legittima. Le obiezioni di Tosato vennero accolte, visto che nel testo della Costituzione non è risultata alcuna indicazione chiara riguardo alla rieleggibilità del PdR.
Tuttavia, nella giornata successiva, il 20 dicembre, si poneva l'accento sulla necessità morale del PdR di non ricandidarsi per evitare che l'istituto della Presidenza della Repubblica diventasse troppo personale, andando incontro al suo scopo ed ai motivi della sua costituzione. 
In base a ciò, possiamo dedurre che l'assenza del divieto di rieleggibilità sia stata voluta e sia stata legittimata, all'epoca, da sole ragioni politiche. L'intento della costituente era però chiaro: la Presidenza della Repubblica non deve assumere il carattere del Presidente e questi deve essere il primo, in qualità di garante, a tutelare il ruolo che ricopre. 
Siccome esiste, nella giurisprudenza, il ricorso alla volontà del legislatore come mezzo per interpretare una legge lacunosa o ambigua, non possiamo escludere a priori quello che risulta come il chiaro intento della costituente, e cioè che la rieleggibilità è stata esclusa per ragioni storiche ma che essa dovesse essere sempre esclusa dai Presidenti stessi nell'esercizio della loro funzione di garanti e moderatori. In altre parole, i costituenti si sono fidati, e hanno sbagliato. 

Personalmente, nella mia già espressa posizione riguardo la politica, ritengo che la rielezione di un PdR, a prescindere da chi sia, sia incostituzionale. Le ragioni, già largamente espresse poc'anzi, mi sembrano più che sufficienti per dire che nei compiti di un PdR vi sia anche quello di impedire che la sua stessa carica venga affetta da personalismi che ne sconvolgerebbero la natura, rendendola un pericolo più che una garanzia. 
E' infatti implicito in ogni ordinamento giuridico che nessuna legge e nessuna istituzione possa no operare in contraddizione allo scopo per le quali sono state approvate, neanche se delle falle nella costituzione o in altre leggi possano permetterlo. E' questo che permette alle costituzioni e alle leggi di cambiare. 

Ovviamente la mia opinione o quella di qualsiasi altro giurista sono irrilevanti. Finché non sarà la Corte Costituzionale ad esprimersi in merito, nessuna interpretazione sarà tanto autorevole e avrà valore legale sufficiente ad intaccare la posizione di Giorgio Napolitano. 
Tutta la discussione è un puro esercizio di intelletto che io e tanti altri ci divertiamo a fare. 
Spero di non avere annoiato e vi lascio con l'indirizzo dove potrete consultare personalmente i resoconti della costituente. Le parti che ho citato sono relative alla Seconda sottocommissione, prima sezione, mese di dicembre: http://wiki-cost.criad.unibo.it/Lista-dei-resoconti

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